Prende il via domani la distribuzione capillare in Toscana di un volantino informativo, in lingua italiana e cinese, sulle 14 regole da rispettare negli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del Coronavirus. Si tratta di una serie di utili raccomandazioni predisposte dalla Regione tramite il dipartimento di prevenzione della Asl centro, per la ripresa in sicurezza delle attività produttive, con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.
Le regole per i luoghi di lavoro, aggiornate all’ordinanza regionale 48, spaziano dal rispetto della distanza interpersonale allo scaglionamento di ingressi e uscite dai luoghi di lavoro alla sanificazione degli spazi, fino all’obbligo per i datori di lavoro di redigere un protocollo anticontagio.
“La riapertura delle attività, con l’avvio della fase 2, richiede gradualità, prudenza e monitoraggio costante dell’epidemia, per non vanificare gli sforzi fatti fino a oggi – spiega il presidente della Regione, Enrico Rossi – occorre consapevolezza e rapidità di intervento al fine di scongiurare il rischio di tornare indietro. Questo sarà possibile mantenendo vivo il patto di responsabilità nei luoghi di lavoro, di transito e di incontro. Confido nel rispetto reciproco di quelle regole basilari, indispensabili per approdare a una nuova normalità nel segno della sicurezza, dovendo convivere a lungo con questo virus”.
“La fase 2, la fase della ripartenza, deve essere caratterizzata da massima attenzione e prudenza – sottolinea Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana – la riapertura delle attività industriali e commerciali è fondamentale, ma mai a discapito della tutela della salute per i lavoratori”.
Per Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione della Asl centro, “la distribuzione di questo vademecum avverrà in collaborazione con le amministrazioni comunali, le parti sociali e il Consolato generale della Repubblica popolare cinese”.
Ecco le 14 regole per la sicurezza.
Si parte dallo spostamento verso il luogo di lavoro, per cui è consigliato l’uso della bicicletta e di altri mezzi elettrici. Se si prende l’autobus (o il treno) bisogna mettere mascherina e guanti monouso, in auto possono stare massimo due persone con la mascherina.
In caso di tosse o starnuti bisogna utilizzare fazzoletto di carta da gettare subito nel cestino, oppure utilizzare la piega del gomito, quindi lavarsi le mani. È vietato espellere catarri o saliva a terra.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori le mascherine chirurgiche che sono sempre obbligatorie in presenza di più persone in spazi comuni.
Il lavoratore che ha febbre o altri sintomi influenzali dovrà rimanere a casa ed avvertire in azienda. Il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai lavoratori all’ingresso.
Quando non sia possibile il mantenimento della distanza di un metro tra i lavoratori e non siano possibili altre soluzioni (anche inserendo elementi separazione in plexiglass) è comunque necessario l’uso di adeguate mascherine. Viene consigliata una distanza interpersonale di almeno 1,80 mt.
Le mascherine, guanti ed altri dispositivi di protezione utilizzati normalmente, compreso i fazzoletti di carta usati, devono essere correttamente smaltiti nell’indifferenziato o all’interno di un apposito contenitore dedicato.
Per quanto riguaarda gli accessi all’azienda gli esterni (clienti, fornitori e trasportatori) possono accedere uno alla volta, mantenendo la distanza sociale, evitando il più possibile contatti con il personale. È consigliato ricevere fornitori, trasportatori e acquirenti su appuntamento.
Gli orari di ingresso/uscita devono essere scaglionati per evitare contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Se il luogo di lavoro è particolarmente ridotto rispetto al numero di lavoratori, potrà essere adottato il lavoro su più turni. Quando il lavoro lo consente deve essere sempre privilegiato il lavoro da casa.
Gli ambienti di lavoro, i servizi e le attrezzature di lavoro devono essere sottoposti a scrupolosa pulizia e sanificazione almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. La sanificazione va fatta passando su tutte le superfici con un panno inumidito con alcool a 70% o candeggina al 0,1% – 0,5% di cloro attivo, prestando particolare attenzione alle superfici toccate dai lavoratori come tavoli, sedie, postazioni di lavoro, maniglie, porte, finestre, interruttori, servizi igienici, forbici, macchine da cucire. Questa sanificazione può essere svolta dai propri lavoratori muniti di adeguati Dpi (dispositivi di protezione individuale) e relativa formazione. Il datore di lavoro o suo delegato deve tenere la registrazione di tutte le sanificazioni effettuate.
Il datore di lavoro mette a disposizione, nei locali della ditta, il gel idroalcolico da tenere negli spazi comuni e vicino alla porta d’ingresso. I lavoratori devono lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel. Si raccomanda di non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.
Gli ambienti di lavoro come uffici, reparti produttivi, servizi e tutti gli spazi comuni devono essere areati al massimo, mediante l’apertura di porte e finestre. Se sono presenti impianti di aerazione devono essere sanificati periodicamente, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS Covid 19 n. 5/2020; altrimenti devono essere tenuti spenti garantendo la massima ventilazione dei locali.
Se in azienda è presente una mensa o un locale refettorio, per mantenere la distanza sociale possono essere organizzati turni per il consumo dei pasti. I tavoli devono essere puliti e sanificati dopo ogni pasto. I bagni e gli spogliatoi devono essere mantenuti puliti e sanificati quotidianamente. I locali wc devono essere dotati di idonei mezzi detergenti (carta igienica, prodotti per sanificare, sapone liquido, guanti monouso e mezzi asciuganti).
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul rispetto delle disposizioni e precauzioni date (comprensive delle presenti) con cartelli visibili all’ingresso e all’interno della ditta o altri mezzi efficaci.
Ogni datore di lavoro è tenuto alla stesura di un protocollo di sicurezza delle misure anti-contagio. Il protocollo deve essere compilato su un modello fornito dalla Regione ed inviato entro 30 giorni dalla riapertura dell’attività. Chi il 18 maggio avevo già riaperto ha tempo fino al 31 maggio.