Dal 6 dicembre arriva il “Super Green Pass” grazie al disegno di legge dello Stato che ha varato misure urgenti per evitare che i numeri dei contagi da Covid-19 tornino eccessivamente alti.
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 entra in vigore il green pass rafforzato, rilasciato dopo aver effettuato almeno la prima dose del ciclo vaccinale oppure in seguito a guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2. Il Green pass rafforzato è obbligatorio per accedere a spettacoli (cinema, teatro, sale da concerto), eventi sportivi, ristorazione al chiuso (a eccezione dei servizi all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati ai clienti ivi alloggiati, ai quali è richiesto il green pass base); feste e discoteche e cerimonie pubbliche.
Dal 6 dicembre 2021 il green pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) è obbligatorio anche per alberghi; spogliatoio per l’attività sportiva (con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o di disabilità); trasporto pubblico locale e regionale.
Resta in vigore l’obbligo della certificazione verde base per:
tutto il personale scolastico (docenti, impiegati, collaboratori, dirigenti) e per chiunque accede alle strutture scolastiche a qualunque titolo (come addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Agli alunni il certificato non è richiesto;
tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del sistema universitario e di AFAM; per tutti coloro che accedono alle strutture a qualunque titolo;
tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato;
tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.
I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista alcuna retribuzione. La verifica sul rispetto delle prescrizioni è a carico del datore di lavoro.
Rimane obbligatorio il green pass base per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
E per accedere a:
centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è affidato ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessate, o ai loro delegati.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 15 dicembre 2021 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario);
la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione);
l’effettuazione di un test molecolare ( anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di 48 ore).
Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.
Il green pass si può ottenere:
collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità
con App Immuni
con App IO
dal proprio fascicolo sanitario elettronico
rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.
Mascherine
Per le mascherine valgono le disposizioni fin qui in vigore. In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti.
E’ invece obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.
Tamponi e certificato
Ai fini del Green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il Certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.