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Conte, nuovo decreto. Le novità: sanzioni, misure, ordinanze delle Regioni

Oggi il premier riferirà alla Camera, domani al Senato. Inasprite le sanzioni per chi non rispetta le misure di contenimento: multe fino a 3 mila euro. Carcere da 1 a 5 anni per la violazione della quarantena. Le Regioni potranno emanare ordinanze per ulteriori restrizioni

Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte riferirà a Camera e Senato tra la giornata di oggi e domani, con un’informativa sulle misure per il Covid19. Un rapporto più stretto con il Parlamento nella gestione dell’emergenza annunciato peraltro dallo stesso Conte nell’incontro in videoconferenza con la stampa nel tardo pomeriggio di ieri.

Tre i punti principali richiamati dallo stesso presidente del Consiglio dei Ministri, quando ha spiegato le misure contenute nell’ultimo decreto-legge. La prima riguarda il contrasto al contagio da Covid- 19, con una serie di provvedimenti adottabili di volta in volta, rispetto alla valutazione delle situazioni che si verificheranno, la seconda riguarda l’inasprimento di sanzioni fino a 3mila euro per chi non rispetta le misure di contenimento del contagio o il carcere fino a 5 anni per violazione della quarantena ed infine terzo punto – Conte ha specificato che riferirà ogni 15 giorni alle Camere – sulle misure adottate.

Novità poi anche per le Regioni: il decreto prevede poi che i governatori possano emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO – La novità riguarda l’adozione per periodi predeterminati (ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni) di una o più misure contenute nel decreto, applicabili anche più volte nel periodo di emergenza (fissato dalla delibera del Consiglio dei Ministri dallo scorso gennaio con termine 31 luglio 2020), su specifiche parti del territorio nazionale o in tutta Italia. ‘L’applicazione delle misure – spiega un comunicato della Presidenza – potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. 

Tra le misure adottabili ci sono la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati.

Oltre a questo la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico come luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane.  Permane anche la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura.

Tra le misure nel Dpcm anche la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi. Sospensione o chiusura anche dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore, limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Prevista anche la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale.

Limitazione, sospensione o chiusura per le attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone.
Limitazione o  sospensione anche per ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo.

Il Dpcm ricorda anche la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente.

Per tutte le attività consentite – spiega ancora nella nota stampa – permane l’obbligo che si svolgano ‘previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale’.

SANZIONI INASPRITE –  Il nuovo testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

CONTE RIFERIRA’ ALLE CAMERE OGNI 15 GIORNI – Previsto nel testo del decreto e annunciato dallo stesso premier ieri: Conte riferirà a Camera e Senato ogni 15 giorni, riguardo alle misure per l’emergenza da Corona Virus. ‘Abbiamo regolamentato i rapporti tra Governo e Parlamento, prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni così da permettere al Parlamento di essere edotto delle misure adottate dal governo’.

 

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