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Turismo, cambia la legge regionale. Giani: “Puntiamo a valorizzare la Toscana diffusa”

La giunta delibera la proposta di legge di modifica al testo unico: nascono 28 Comunità del turismo al posto degli ambiti “per veicolare i tratti distintivi di ciascun territorio”. Nuova disciplina per le attività ricettive e le locazioni turistiche. Spazio anche allo smart working

Il borgo di Gerfalco, foto panoramica - © Parco delle Colline Metallifere

Non ci sono più ambiti ma le comunità turistiche, per evidenziare i tratti identitari delle località toscane. L’organizzazione regionale  si struttura adeguandosi ai nuovi trend e si definiscono meglio le nuove tipologie di accoglienza. Sono solo alcune delle novità che caratterizzano la proposta deliberata dalla giunta di una legge di modifica al testo unico del sistema turistico regionale.  “Una rivisitazione resa necessaria dalla costante evoluzione del settore”, ha commentato il presidente Eugenio Giani.

Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del turismo al posto degli Ambiti, “per veicolare – spiega Giani –  i tratti distintivi di ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho puntato sulla valorizzazione della cosiddetta “Toscana diffusa”, di quei territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno conosciuti e fuori dalle mete più battute. Con la nuova legge si compie un percorso che mette in primo piano una risorsa cruciale per la Toscana”.

“Siamo partiti dal domandarci- spiega poi l’assessore al turismo e all’economia Leonardo Marras – se l’impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016 fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza. Davanti a tutto questo è apparsa chiara l’esigenza di mettere mano ad un aggiornamento, anche corposo, del Testo unico sul turismo”.

Le comunità del turismo

Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo. Le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione e accoglienza turistica.

Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla giunta regionale e dalla composizione più fluida, aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse, col compito di esaminare gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle agenzie e le analisi dell’Ort, il neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo che diventa uno strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

I ruoli di Toscana promozione turistica e Fondazione sistema toscana

Riguardo alla riforma della governance vengono razionalizzati e semplificati ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali. Regione, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da Fst.

Le strutture ricettive, la nuova disciplina. Spazio anche allo smart working

Sono state riunite le norme procedurali applicabili a tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione della Scia di avvio attività, l’istituto del subingresso, della sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di vigilanza e sanzioni. Previsto un capitolo apposito per le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort).

Per l’albergo viene prevista la possibilità di mettere a disposizione di alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working entro il limite del 40% della superficie complessiva della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove. L’accesso potrà essere consentito anche a persone che non pernottano e che potranno avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa.

Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Lo svolgimento di tali attività dev’essere compatibile con i servizi offerti e non recare pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.

Le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal testo unico che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.[(mark] Per l’albergo diffuso, vista la difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere.

Le locazioni turistiche

Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il terzo, proprio per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Per lo svolgimento in forma imprenditoriale si rinvia alla alla legge statale, salvo introdurre la previsione della presentazione della Scia.

L’innovazione più significativa è [mark]l’inserimento di un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. Resta l’obbligo per chi destina immobili all’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale di effettuare la comunicazione al Comune, con i dati identificativi e le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio.

Gli stabilimenti balneari

Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sostanziali: si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.  Cambia anche la  della norma riguardante la Scia.

Introdotta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull’accessibilità.

Agenzie di viaggio 

Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della Scia. Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento.

Per le professioni turistiche si indica la necessità di intervento per conformare le disposizioni regionali alla riforma statale avvenuta a fine dicembre 2023,

 

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