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Toscana zona rossa. Negozi chiusi. Cosa si può fare

I nuovi provvedimenti. L’elenco delle cose concesse (e vietate). Tutto quello che c’è da sapere

Covid, Toscana “zona rossa”

“La Toscana è zona rossa”, la conferma è arrivata ieri prima con i primi lanci di agenzia, poi con le dichiarazioni del governatore della Regione Eugenio Giani nel corso di una diretta Facebook. Si è detto  amareggiato per la decisione del Comitato tecnico scientifico e del governo. Anche se – ha ribadito – “rispetterò cosa è stato deciso”.

Il presidente della Toscana ha spiegato che la decisione è stata presa rispetto ai dati relativi ai primi 8 giorni di novembre che vedevano l’indice RT in crescita, anche se – ha spiegato Giani – questo è di fatto “diminuito negli ultimi giorni”, portando a testimonianza non solo i dati ma anche le azioni messe in campo dalla Regione, sia per il tracciamento che per la creazione di nuovi posti letto negli alberghi sanitari.

Giani poi – nell’annunciare le nuove restrizioni – ha ringraziato il popolo toscano per l’impegno dimostrato nel contrasto alla pandemia. “Sono convinto che avremmo potuto farcela anche senza passare dalla zona rossa” – ha detto ancora, assicurando poi ai toscani: “Saremo vicini a tutti e saremo in grado di tornare presto a vivere con maggiori libertà e minori restrizioni”. 

“Vedrete sempre le luci accese in Piazza Duomo” (sede della Presidenza della Regione, n,d,r), noi saremo sempre qui”.  

Il  ministro della Salute Roberto Speranza – dopo la firma dell’ordinanza di ieri sera –  ha provato a spiegare – in uno stringato post  social – che “Non c’è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti”. 

Nardella, “Zona rossa non è una sconfitta”

“Credo che non dobbiamo considerare una sconfitta questo ingresso nella zona rossa, anche se possano esservi ragioni per tensioni e polemiche non servirebbero a nulla – ha commentato il sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni del TG3. Questa zona rossa è la conseguenza di un tasso di contagiosità che è arrivato altissimo, credo il più alto d’Italia e che incide molto sulla pressione sugli ospedali”“Da un punto di vista economico – ha aggiunto – se è vero che ci sono molti sacrifici da fare, è vero anche che è meglio farli tutti insieme ora, invece che una serie di piccole restrizioni che ci allontanerebbero dall’uscita dell’emergenza”. La divisioni in fasce “a mio avviso è giusta perché prevede automatismi e responsabilizza tutti noi. Se vogliamo abbassare il livello di contagio dobbiamo impegnarci e questo sistema di automatismi ci permette di tornare indietro se saremo bravi nei nostri comportamenti”.

Cosa cambia

Ma se la Toscana dovesse davvero diventare zona rossa, cosa cambierebbe? In tutte le regioni “rosse” è vietato ogni spostamento (salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute); restano chiusi bar, ristoranti e negozi (ad eccezione dei supermercati, dei beni alimentari e di necessità); restano aperti edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri ma non i centri estetici; restano aperte le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima media; restano chiuse le università; sospese tutte le competizioni sportive (salvo quelle riconosciute di interesse nazionale); è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale; restano chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo; trasporto pubblico consentito fino al 50%.

Cosa si può fare e cosa no, nel dettaglio

Toscana, da “zona arancione” a “zona rossa”

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
No – All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
No – Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sì – Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Sì – Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì – È una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì – Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
Solo in caso di necessità – È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?
No – Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No – È previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì – Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì –
Solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì – Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì –
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì –
Si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi già chiariti.

È possibile raggiungere la seconda casa?
In considerazione del divieto di spostarsi l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Sì –
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
– Seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì – Per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì –
Per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì –
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.

È consentito fare attività motoria?
Sì –
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì –
Salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta?
Sì –
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì –
Purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì – La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

PUBBLICI ESERCIZI

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No – Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì – È consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì – Eientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì – Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

PROFESSIONI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì – L’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

SCUOLA E ISTRUZIONE

Quali attività possono essere svolte nelle Università?
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono eventualmente individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – talune attività didattiche che potranno svolgersi in presenza.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?
Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale.

Le biblioteche universitarie restano aperte?
Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica?
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020.

 

 

Autocertificazione per spostamenti - Dpcm 3 novembre 2020 - Scarica

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