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Titolo V: cosa cambia sulle competenze di Stato e Regioni

La riforma sopprime la competenza concorrente tra Stato e Regioni e introduce la clausola di supremazia da parte del Governo. Ecco le principali novità 

/ Redazione
Mar 29 Novembre, 2016
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Una dei punti più sostanziosi della Riforma Costituzionale è quello legato alla modifica del Titolo V che ridisegna le competenze legislative tra Stato e Regioni, sopprimendo di fatto la cosiddetta “competenza concorrente” e introducendo “la clausola di supremazia” da parte del Governo. In sostanza la riscrittura del testo – in particolar modo dell’articolo 117 – determina un ampliamento delle materie di competenza esclusiva dello Stato e punta quindi all’eliminazione della concorrenza tra quest’ultimo e le Regioni.

In particolar modo rientreranno come competenze esclusive statali materie come la previdenza, l’energia, le infrastrutture strategiche, la tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l’estero, coordinamento della finanza pubblica e il sistema tributario. Tra gli altri ambiti che diventano di competenza statale “piena” ci sono la protezione civile, disposizioni per la sicurezza alimentare, politiche sociali e turismo.

In alcune materie invece sarà compito dello Stato definire le cosiddette “disposizioni di principio” alle quali si dovranno attenere le Regioni che avranno il compito  di legiferare. Un aspetto di “competenza suddivisa tra Stato e Regioni” che sarà applicata nei campi di “tutela della salute”, “promozione e organizzazione di attività culturali”, “governo del territorio” (porti, aeroporti, rete di trasporto e navigazione), “istruzione” e “beni culturali”. Le Regioni dovranno quindi attenersi alle disposizioni statali non solo in sede di legislazione ma anche nei processi di organizzazione dei servizi e programmazione.

Tra le competenze che invece la riforma costituzionale indica come “regionali” ci sono la promozione dello sviluppo economico locale, rappresentanza delle minoranze linguistiche e organizzazione – in ambito regionale – dei servizi alle imprese. Tra le novità introdotte dal nuovo testo c’è poi la “clausola di supremazia” che consente allo Stato, su proposta del Governo, di intervenire sulle materie di competenza regionale, per garantire – secondo quanto recita la norma “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica” o quella “ dell’interesse nazionale”.

Il Governo potrà poi sostituirsi agli organi di Regioni, Città Metropolitane e Comuni in alcuni casi specifici come – ad esempio – il mancato rispetto di norme e trattati internazionali, di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica (di fatto presenti nel testo ancora in vigore) ma introduce modifiche all’articolo 120 della Costituzione integrandolo con l’inserimento del “parere del Senato” che avrà 15 giorni di tempo per esprimersi. Un parere che sarà obbligatorio ma non vincolante per il governo che – tra l’altro – potrà non acquisire il parere del Senato nei casi di “motivata urgenza”. Il nuovo testo prevede stabilisce anche la possibilità da parte dello Stato di rimuovere “titolari di organi di governo regionali o comunali,dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e'stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente”.

Tutte le modifiche al Titolo V della Costituzione non saranno applicate alle Regioni ad autonomia speciale ed alle province autonome, almeno fino a quando non sarà effettiva una revisione dei rispettivi statuti, previa base di intese da raggiungere con lo Stato. Infine la Riforma interviene anche sull’abolizione delle province, ad eccezione di quelle autonome di Trento e Bolzano. Togliendo di fatto all’interno del testo costituzionale ogni riferimento a questi enti il legislatore potrà decidere di sopprimere le province con una legge ordinaria. 

 Il testo della Riforma: qui