La riforma costituzionale rivoluziona la composizione e i poteri del Senato. Il nuovo Senato sarà composto da 95 senatori che rappresenteranno le istituzioni territoriali – Regioni e Comuni – più fino a un massimo di altri 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica (che dureranno in carca per 7 anni), oltre agli ex Presidenti della Repubblica.
Ad eleggere i senatori saranno i Consigli regionali e quelli delle province autonome di Trento e Bolzano tra i propri componenti e, uno a testa, tra i sindaci dei Comuni. In totale 74 senatori saranno eletti tra i membri dei Consigli regionali e 21 tra i Sindaci dei Comuni. Il numero dei seggi per Regione è suddiviso in proporzione alla popolazione: nessuna Regione ne avrà meno di due. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella dell’istituzione territoriale che li ha eletti, quindi i senatori-consiglieri resteranno tali fino allo scioglimento del consiglio regionale, mentre i sindaci-senatori fino alla durata del loro mandato da sindaci.
I senatori avranno le garanzie dell’immunità parlamentare previste nell’articolo 68 – quindi ci vorrà l’autorizzazione del Senato per arrestarli o sottoporli a intercettazione – e non verrà loro corrisposta l’indennità da senatori ma solo le spese di rimborso. Il nuovo Senato non potrà più dare la fiducia al Governo, che sarà votato solo dalla Camera.
Il Senato valuterà le politiche pubbliche e le attività delle pubbliche amministrazioni, verificherà l’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori, concorrerà all’elezione del Presidente della Repubblica.
La riforma prevede la fine del bicameralismo perfetto, il Senato manterrà la funzione legislativa sui rapporti tra Stato, Unione Europea ed enti territoriali, ma anche per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali; le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; le leggi sui referendum popolari; le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
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