Le ramaglie e i cumuli d'erba tagliati e raccolti da campi e boschi si possono bruciare senza alcuna autorizzazione. Ovviamente fuori dal periodo ad “alto rischio” per gli incendi boschivi che scade il 31 agosto. La novità, contenuta nella legge 116 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91, è stata accolta con favore dall'assessore toscano all'agricoltura Gianni Salvadori.
"E' un cambiamento positivo - commenta Salvadori – che abbiamo sostenuto come Regione, perchè la Toscana ha sempre considerato l'abbruciamento controllato dei residui agroforestali, come ad esempio le potature, una normale pratica agricola disciplinandola nell'ambito della propria normativa forestale."
La disposizioni messe nero su bianco nella legge affermano che la raccolta e l'"abbruciamento" in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione, "costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti", e non attività di gestione dei rifiuti.
Rimane il "divieto di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni e nel caso in cui i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino la combustione dei materiali vegetali all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana".